Tenere in efficienza il tuo impianto termico (caldaia e climatizzatori) non solo è un obbligo di legge. Come potrai leggere in questo articolo, hai anche altri validi motivi per effettuare il rapporto di controllo di efficienza energetica sulla caldaia e climatizzatori di casa.

Con il D.P.R. 74/2013 sono stati resi obbligatori i controlli per gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per semplicità le caldaie e i condizionatori delle nostre abitazioni.

Rispettare la corretta periodicità e frequenza questi controlli ti permette di:

  • Ottenere una riduzione dei consumi energetici.
  • Contribuire ad un minor inquinamento con minori emissioni.
  • Tutelare la tua salute e della tua famiglia.
  • Garantire la sicurezza ed un risparmio economico.
  • Evitare multe e sanzioni per non aver effettuato i controlli in tempo.

Prima di entrare nei dettagli iniziamo l’articolo da alcune nozioni normative importanti. Cos’è un impianto termico dal punto di vista normativo per capire se lo devi fare oppure no.

Altri temi molto utili da sapere sono, chi è il terzo responsabile dell’impianto e quali sono le multe e sanzioni per il non rispetto degli obblighi di legge per i controlli.

Per capire l’applicabilità della normativa è importate analizzare cosa si intende per impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva e perché parliamo di caldaie e condizionatori. Un’ultima definizione di impianto termico, è stata introdotta dalla legge n. 90/2013:

Impianto Termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Quindi possiamo sicuramente catalogare tra gli impianti termici:

  • Tutti gli impianti di riscaldamento dotati di caldaie (generatore di calore) a gas, a metano, a gasolio, a biomassa, a pellet, …;
  • Tutte le stufe, i caminetti e quegli apparecchi ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici esclusivamente se la somma delle potenze del focolare (fiamma accesa) di tutte le unità di ciascun immobile è superiore a 5kW. Quindi, se abbiamo una stufa a pellet da 3 Kw con un impianto di riscaldamento da 24kW, la stufa rientra perché è la somma che deve essere inferiore a 5kW e non il singolo apparecchio;
  • Impianti di climatizzazione estiva con climatizzatori e condizionatori d’aria;
  • Impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi (ad esempio la micro-cogenerazione casalinga).

Quando lo scaldabagno a gas non deve fare i controlli di efficienza termica

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Queste tipologie di impianto sono considerati impianto termico se servono diverse utenze o in genere se non sono destinati a servire singole unità immobiliari (es.: palestre, centri sportivi, impianti di acqua calda centralizzata condominiale, …).

Non sono considerati impianti termici i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda per una singola unità immobiliare. Non si devono fare i controlli di efficienza per lo scaldabagno a gas di casa per la produzione di acqua calda.

Lo stesso vale per apparecchi mobili sia per il riscaldamento che per il raffreddamento (il famoso pinguino o stufetta della nonna). Non lo sono neanche i condizionatori da finestra, anche se fissati alla parete o alla finestra.

Chi è il terzo responsabile dell’impianto termico

E’ fondamentale capire chi è il responsabile dell’impianto termico (caldaia e condizionatori). Questa figura ha l’obbligo dell’esercizio, del controllo e della manutenzione dell’impianto termico. Se non rispetta le disposizione di legge per mantenere in efficienza il suo impianto, subisce sanzioni amministrative.

In una casa con un impianto di riscaldamento con caldaia autonomo, normalmente il responsabile è il proprietario di casa. A meno che non sia data in locazione, ed in questo caso è l’inquilino. Se si parla di impianti riscaldamento centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio.

Nel caso di edifici che non sono di proprietà di persone fisiche, il responsabile dell’impianto è l’eventuale titolare o amministratore delegato della società proprietaria.

Tutte le figure che abbiamo identificato possono delegare un “terzo responsabile che deve avere i requisiti di legge previsti dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.c.

In genere si tratta di professionisti, tecnici o imprese specializzate con le opportune certificazioni ed abilitazioni. Una volta ricevuto l’incarico, diventa a sua volta il responsabile dell’impianto termico da manutenere e risponde davanti la legge.

Per questo motivo ti suggeriamo di chiedere un preventivo ad un professionista certificato per il controllo del tuo impianto termico.

Rapporto di controllo efficienza energetica: cos’è ed ogni quanto va fatto

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Per interventi di controllo di efficienza energetica si fa riferimento all’articolo 8 del D.P.R. 74/2013. Il risultato del controllo viene riportato negli allegati del libretto in base alla tipologia di impianto termico, tramite la compilazione del rapporto di controllo efficienza energetica che può essere di 4 tipologie:

  • Tipo 1: rapporto per caldaie (gruppi termici con generatore a fiamma)
  • Tipo 2: rapporto per climatizzatori (gruppi frigo e pompe di calore)
  • Tipo 3: rapporto per impianto di teleriscaldamento
  • Tipo 4: rapporto per impianti di cogenerazione

Normalmente per casa i controlli più importanti sono quelli che richiedono la compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1
e tipo 2
.

Per sapere ogni quanto va fatto il rapporto di controllo di efficienza energetica di qualsiasi tipo, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce nelle domande frequenti, che:

I commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.P.R 74/2103 prevedono l’obbligo di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica in occasione dell’esecuzione dei controlli ed eventuale manutenzione secondo le indicazioni fornite dall’installatore o dal manutentore ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto.

Per questo motivo, nei successivi capitoli affrontiamo la frequenza dei controllo, la loro periodicità (ogni quanto fa fatto). Come vedremo con questa legge l’obbligo del controllo delle caldaie non è più solamente annuale, ma potrà essere anche biennale o quadriennale.